Stazione appaltante
Il segretariato regionale svolge le funzioni di stazione appaltante in relazione agli interventi da effettuarsi con fondi dello Stato o affidati in gestione allo Stato sui beni culturali presenti nel territorio di competenza, nonche’ per l’acquisto di forniture, servizi e lavori, che non siano di competenza degli altri uffici periferici di cui all’articolo 31; assicura il supporto amministrativo a tutti gli uffici periferici per la predisposizione degli atti di gara per l’acquisto di forniture, servizi e lavori, favorendo il ricorso a centrali di committenza comuni e l’integrazione territoriale delle prestazioni e dei contratti (art. 32 DPCM n. 171/2014).
Normativa relativa agli obblighi di pubblicazione
D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 e ss.mm. (D.lgs. 25 maggio 2016 n.97)
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80 )
Art. 37
(In vigore dal 23 giugno 2016 )
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità’ legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
Ultimo aggiornamento
8 Luglio 2024, 10:09