Stazione appaltante

Il segretariato regionale svolge le funzioni di stazione appaltante  in  relazione  agli interventi da  effettuarsi  con  fondi  dello  Stato  o  affidati  in gestione allo Stato sui beni culturali  presenti  nel  territorio  di competenza, nonche’ per l’acquisto di forniture,  servizi  e  lavori, che non siano di competenza degli  altri  uffici  periferici  di  cui all’articolo 31; assicura il  supporto  amministrativo  a  tutti  gli uffici periferici per la  predisposizione  degli  atti  di  gara  per l’acquisto di forniture, servizi e lavori,  favorendo  il  ricorso  a centrali di committenza comuni e  l’integrazione  territoriale  delle prestazioni e dei contratti (art. 32 DPCM n. 171/2014).

Normativa relativa agli obblighi di pubblicazione

D.Lgs. 14-3-2013 n. 33 e ss.mm. (D.lgs. 25 maggio 2016 n.97)
Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
(Pubblicato nella Gazz. Uff. 5 aprile 2013, n. 80 )
Art. 37
(In vigore dal 23 giugno 2016 )
Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità’ legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:
b) gli atti e le informazioni oggetto di pubblicazione ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Ultimo aggiornamento

8 Luglio 2024, 10:09