Contributi e convenzioni

Il vigente Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42), unifica e precisa le disposizioni relative alla facoltà di partecipazione economica dello Stato alla realizzazione di interventi conservativi e di restauro del patrimonio culturale, realizzati a cura del proprietario, possessore o detentore, di beni formalmente sottoposti alla tutela del Decreto citato, e preventivamente autorizzati ai sensi dell’art. 21.

Sia l’art. 1 (Principi) che l’art. 30 (Obblighi conservativi) del citato D.Lgs. 42/04, stabiliscono per lo Stato, le regioni, gli altri enti pubblici territoriali nonché ogni altro ente ed istituto pubblico, per le persone giuridiche private senza fine di lucro e per i privati proprietari, possessori o detentori di beni culturali, l’obbligo di garantirne la conservazione e, per quanto possibile, la fruizione.

Le modalità di accesso ai contributi sono fissate dagli artt. 31, 35, e 37, sia per quanto riguarda il contributo in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale, sull’importo ammissibile a contributo) che per quanto attiene il contributo in conto interessi (pagamento degli interessi, fino a sei punti percentuale) sul mutuo contratto dal possessore o detentore del bene per la realizzazione dell’intervento.

Sono pertanto previsti due “istituti” distinti, ed attivabili per gli stessi lavori, e precisamente:

– contributi in conto capitale (fondo perduto in quota percentuale) artt. 35 e 36, per un ammontare non superiore alla metà della spesa sostenuta, pertanto nella misura massima del 50% dell’importo, (se gli interventi sono di particolare rilevanza o riguardano beni in uso o godimento pubblico, il Ministero può concorrere alla spesa fino al suo intero ammontare, art. 35). Il contributo in conto capitale viene erogato a seguito della realizzazione dei lavori (completi o lotto funzionale) e dopo la presentazione di una documentazione “consuntiva” relativa agli stessi, sulla quale la Soprintendenza competente, effettua specifico collaudo con riscontri tecnici ed amministrativi, anche in sito.

– contributi in conto interessi (interessi bancari su mutuo) art. 37; il Ministero corrisponde fino a sei punti percentuale, sul capitale richiesto dal proprietario del bene a titolo di mutuo, pagando, secondo le scadenze previste in un preciso piano di ammortamento, gli interessi su ogni singola rata. Il contributo in conto interessi, sul mutuo contratto dal beneficiario, può essere attivato già a seguito dell’autorizzazione all’esecuzione dei lavori e della prescritta dichiarazione di ammissibilità.

L’importo economico ammissibile, per le richieste dei due contributi, è quello relativo all’importo dei lavori ed agli oneri accessori (es. parcelle professionali, occupazione di suolo pubblico, ecc.), con esclusione dell’IVA (che non è un onere ma un’imposta).

Mentre nel 2012 era stata sospesa la concessione di contributi di cui agli artt 35 e 37 del d.lgs n. 42/2004, ai sensi della legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018), art. 1, comma 314, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 torneranno ad essere erogati e sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

Particolare attenzione il nuovo Codice pone per quanto attiene l’apertura al pubblico degli immobili oggetto di interventi conservativi realizzati con il contributo dello Stato stabilendo, con il contenuto dell’art. 38, quanto segue: 

1. Gli immobili restaurati o sottoposti ad altri interventi conservativi con il concorso totale o parziale dello Stato nella spesa, o per i quali siano stati concessi contributi in conto interessi, sono resi accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da appositi accordi o convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari all’atto della assunzione dell’onere della spesa ai sensi dell’articolo 34 o della concessione del contributo ai sensi dell’articolo 35.

2. Gli accordi e le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell’obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti. Accordi e convenzioni sono trasmessi, a cura del soprintendente, al comune o alla città metropolitana nel cui territorio si trovano gli immobili.

Il beneficiario di tali contributi deve stipulare un atto di convenzione, della durata di almeno anni 10 (Circolare MiBACT n. 5795 del 6 febbraio 2001), per l’apertura dell’edifico al pubblico, con modalità e calendario da concordare con il Segretariato regionale.

E’ chiara la volontà del legislatore di dare la massima pubblicità, anche attraverso la comunicazione agli enti territoriali, dell’esistenza di atti di convenzione e di accordi per l’apertura al pubblico di beni culturali, anche di proprietà privata.

Il ruolo del Segretariato regionale in questo procedimento è quello di esaminare la documentazione, determinare l’importo ammissibile, comunicare all’interessato, e per conoscenza alla Soprintendenza, l’importo ammesso e l’accoglimento dell’istanza.

Infine, richiedere i fondi necessari alla Direzione generale e, dopo aver ricevuto la conferma della copertura finanziaria, emanare il decreto di concessione del contributo.

Riguardo la richiesta e il procedimento comune alla richiesta di entrambi i contributi, tutti i modelli sono in uso presso la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

per un approfondimento Il contributo economico dello Stato per il restauro e la conservazione di beni culturali 

ELENCO DEI CONTRIBUTI EROGATI

Ultimo aggiornamento

8 Luglio 2024, 10:05