Co.Re.Pa.Cu.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 agosto 2014, n. 171 ha istituito la Commissione regionale per il patrimonio culturale, organo collegiale a competenza intersettoriale cui ora spetta il coordinamento e l’armonizzazione dell’operato degli organi periferici del Ministero presenti in regione nelle attività di tutela e valorizzazione, con lo scopo di favorirne l’integrazione interdisciplinare in un ottica di multidisciplinarietà tra i vari Istituti, per garantire una visione olistica del patrimonio culturale. Svolge inoltre un’importante attività di valutazione ed autovalutazione (art. 39).

La Commissione è presieduta dal Segretario regionale ed è composta dai Soprintendenti di settore e dal Direttore del Polo museale operanti nel territorio regionale; è integrata con i responsabili degli altri uffici periferici del Ministero che operano in ambito regionale nel caso in cui vengano esaminate tematiche che riguardano i medesimi uffici.

FUNZIONI

La Commissione svolge i seguenti compiti:

a) verifica la sussistenza dell’interesse culturale nei beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice;

b) dichiara, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, l’interesse culturale delle cose, a chiunque appartenenti, ai sensi dell’articolo 13 del Codice;

c) detta, su proposta delle competenti Soprintendenze di settore, prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell’articolo 45 del Codice;

d) autorizza gli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte, da eseguirsi ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice, fatta eccezione per i casi di urgenza, nei quali l’autorizzazione e’ rilasciata dalla competente Soprintendenza, che informa contestualmente il segretario regionale;

e) autorizza, su proposta del soprintendente, le alienazioni, le permute, le costituzioni di ipoteca e di pegno e ogni altro negozio giuridico che comporta il trasferimento a titolo oneroso di beni culturali, ai sensi degli articoli 55, 56, 57-bis e 58 del Codice;

f) richiede alle commissioni provinciali, anche su iniziativa delle Soprintendenze di settore, l’adozione della proposta di dichiarazione di interesse pubblico per i beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 138 del Codice;

g) adotta, su proposta del soprintendente e previo parere della Regione, ai sensi dell’articolo 138 del Codice, la dichiarazione di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141 del medesimo Codice;

h) provvede, anche d’intesa con la Regione o con gli altri enti pubblici territoriali interessati e su proposta del soprintendente, alla integrazione del contenuto delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico relativamente ai beni paesaggistici, ai sensi dell’articolo 141-bis del Codice;

i) esprime l’assenso del Ministero, sulla base dei criteri fissati dal Direttore generale Musei, sulle proposte di acquisizione in comodato di beni culturali di proprietà privata, formulate dagli uffici periferici del Ministero presenti nel territorio regionale, e sulle richieste di deposito di beni culturali formulate, ai medesimi uffici, da soggetti pubblici ai sensi dell’articolo 44 del Codice;

l) esprime pareri sugli interventi da inserire nei programmi annuali e pluriennali e nei relativi piani di spesa, anche sulla base delle indicazioni degli uffici periferici del Ministero;

m) concede l’uso dei beni culturali in consegna al Ministero, ai sensi degli articoli 106 e 107 del Codice;

n) stipula, su proposta del soprintendente di settore, gli accordi di cui al comma 7 dell’articolo 96 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nell’ambito della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico.

La Commissione svolge altresì le funzioni di Commissione di garanzia per il patrimonio culturale di cui all’articolo 12, comma 1-bis, del decreto-legge n. 83 del 2014, convertito nella legge n. 106 del 2014. A tal fine:

a) la Commissione può riesaminare i pareri, nulla osta o altri atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli organi periferici del Ministero, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla ricezione dell’atto, che e’ trasmesso in via telematica dai competenti organi periferici del Ministero, contestualmente alla sua adozione, anche alle altre amministrazioni statali, regionali o locali coinvolte nel procedimento; queste ultime possono chiedere il riesame dell’atto entro 3 giorni dalla ricezione dell’atto. Decorso inutilmente il termine di 10 giorni di cui al precedente periodo, l’atto si intende confermato;

b) qualora il riesame da parte della Commissione confermi il dissenso espresso dagli organi periferici del Ministero in sede di conferenza di servizi ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, la decisione, ai sensi dell’articolo 14-quater, comma 2, delle legge n. 241 del 1990, puo’ essere rimessa dall’amministrazione procedente alla deliberazione del Consiglio dei ministri.

Decreto nomina Co.Re.Pa.Cu. 2020

Ultimo aggiornamento

8 Luglio 2024, 14:14