Attività

Nell’art. 3 del Codice dei Beni Culturali (d.lgs n. 42/2004), la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

Al fine di garantire l’esercizio unitario delle funzioni di tutela, ai sensi dell’articolo 118 della Costituzione, le funzioni stesse sono attribuite al Ministero per i beni e le attività culturali, che le esercita direttamente o ne può conferire l’esercizio alle regioni, tramite forme di intesa e coordinamento. Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero (art. 4).

La potestà legislativa e l’esercizio della tutela sono, quindi, di competenza esclusiva dello Stato, nelle regioni a statuto ordinario.

La conservazione del patrimonio culturale è garantita mediante una coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro. Lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni, così come gli altri soggetti pubblici, assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione, in conformità alla normativa vigente.

Anche i privati proprietari, possessori o detentori di beni appartenenti al patrimonio culturale, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, sono tenuti a garantirne la conservazione.

Il restauro e gli altri interventi conservativi su beni culturali ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo sono subordinati ad autorizzazione ministeriale (artt. 21, 22, 24). In sede di autorizzazione, il Soprintendente si pronuncia, a richiesta dell’interessato, sull’ammissibilità dell’intervento a contributi statali (previsti dagli articoli 35 e 37 del D.lgs 42/04) e certifica eventualmente il carattere necessario dell’intervento stesso, ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge (art. 31).

La valorizzazione del patrimonio culturale statale consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina di  tutte quelle attività a cura dell’Amministrazione dei Beni Culturali volte a promuovere la conoscenza del patrimonio nazionale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione del patrimonio stesso ad ogni tipo di pubblico, al fine di incentivare lo sviluppo della cultura.

La valorizzazione comprende, inoltre, finalità educative di stretto collegamento con il patrimonio, al fine di migliorare le condizioni di conoscenza e, conseguentemente, anche di conservazione dei beni culturali e ambientali, incrementandone la fruibilità. Anche la promozione ed il sostegno di interventi di conservazione dei beni culturali rientrano nel concetto di valorizzazione. In riferimento al paesaggio, la valorizzazione comprende altresì la riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela compromessi o degradati, ovvero la realizzazione di nuovi valori paesaggistici coerenti ed integrati (art. 6).

La valorizzazione è attuata in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze.

La Repubblica favorisce e sostiene la partecipazione dei soggetti privati, singoli o associati, alla valorizzazione del patrimonio culturale.

Se il Codice dei beni culturali fissa i principi fondamentali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale, sta invece alle Regioni, nel rispetto di tali principi, esercitare la propria potestà legislativa; il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali perseguono il coordinamento, l’armonizzazione e l’integrazione delle attività di valorizzazione dei beni pubblici.

Ultimo aggiornamento

2 Luglio 2024, 23:39