Federalismo demaniale culturale
I comuni, le province, le città metropolitane e le regioni possono chiedere il trasferimento di beni culturali appartenenti al demanio statale ai sensi del Decreto Legislativo 28 maggio 2010, n. 85, noto come norma che sancisce il c.d. Federalismo demaniale. La condizione del trasferimento è che ne sia garantita la massima valorizzazione funzionale (art. 1, comma 2).
Per l’ambito dei beni culturali, vale una speciale disposizione detta di federalismo demaniale culturale (art. 5, comma 5 del D. Lgs. 85/2010 e circolare 18 del 18 maggio 2011 del Segretariato generale del Ministero).
Le parti (Demanio, Ministero, Ente territoriale interessato) pattuiscono e garantiscono l’obiettivo della massima valorizzazione previsto dall’art. 1 comma 2 del Decreto tramite l’accordo di valorizzazione culturale.
Il Protocollo di Intesa tra il Ministero e l’Agenzia del Demanio che definisce le linee procedurali è del 9 febbraio 2011 ed è pubblicato sul sito MIBAC. Sono esclusi dal federalismo quei beni culturali appartenenti al patrimonio culturale nazionale o che siano assoggettati al c.d. uso governativo o altri particolari casi.
L’attribuzione dei beni di interesse storico-artistico si avvia con la stipula di un Accordo di Valorizzazione, ai sensi dell’ art. 112 c. 4 del D.Lgs 42/2004, per la riqualificazione, la salvaguardia e la tutela del bene tra l’Ente Locale coinvolto, il MiBAC e l’Agenzia del Demanio. L’Ente si impegna alla rifunzionalizzazione dell’immobile sulla base di un Programma di Valorizzazione che contiene specifici obiettivi culturali, assicurandone una gestione efficace e sostenibile anche dal punto di vista economico-finanziario.
L’iter per richiedere il trasferimento, a titolo gratuito, di beni dello Stato di grande pregio e valore storico artistico è sempre aperta. Il trasferimento di proprietà dell’immobile avviene quindi sulla base di un Programma di Valorizzazione specifico, proposto dall’Ente Territoriale e approvato dal Ministero per i beni e le attività culturali e dall’Agenzia del Demanio.
Per avviare la procedura è necessaria la richiesta da parte dell’Ente Territoriale al MiBAC e all’Agenzia del Demanio di un bene riconosciuto di pregio storico-artistico. Con la convocazione del “Tavolo Tecnico Operativo” prende avvio il gruppo di lavoro, di cui fanno parte l’Agenzia del Demanio, il MiBAC e l’Ente Locale, per definire il Programma di Valorizzazione.
GLI ACCORDI DI FEDERALISMO DEMANIALE CULTURALE FIRMATI DAL SEGRETARIATO REGIONALE PER LE MARCHE SONO:
- In data 07 marzo 2018 : Accordo di Valorizzazione ex art.112 del D.Lgs.42/2004, finalizzato all’attivazione delle procedure di cui all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 85/2010 avente ad oggetto: “EX POLIGONO DI TIRO A SEGNO” sito in FERMO.
- In data 16 marzo 2017 : Accordo di Valorizzazione ex art.112 del D.Lgs.42/2004, finalizzato all’attivazione delle procedure di cui all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 85/2010 avente ad oggetto : “FORTE MALATESTA” – Porzione ( C.F. Fg. 169, part.lle 1172 e 1173 sub.1) sito in ASCOLI PICENO.
- In data 19 settembre 2016: Accordo di Valorizzazione ex art.112 del D.Lgs.42/2004, finalizzato all’attivazione delle procedure di cui all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 85/2010 avente ad oggetto Porzione “Ex FORTE MALATESTA” c.d. Casotto ( C.T. Fg. 119, part.lle 1174 e 1175 sub.1 ) sito in ASCOLI PICENO.
- In data 5 novembre 2014 : Accordo di Valorizzazione ex art.112 del D.Lgs.42/2004, finalizzato all’attivazione delle procedure di cui all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 85/2010 avente ad oggetto : “CHIESA EX CONVENTO DELLE CLARISSE O SS. TRINITA” sito in MONTEDINOVE ( AP)
- In data 25 settembre 2012 : Accordo di Valorizzazione ex art.112 del D.Lgs.42/2004, finalizzato all’attivazione delle procedure di cui all’art. 5 comma 5 del D. Lgs. 85/2010 avente ad oggetto: “EX CAMPO DI TIRO A SEGNO” sito in MONTEFALCONE APPENNINO ( FM).
Riferimenti normativi:
L. 85/2010, art. 5 comma 5 – Trasferimento agli Enti Territoriali di Beni immobili appartenenti al patrimonio culturale dello Stato – “Federalismo demaniale”
“nell’ambito di specifici accordi di valorizzazione e dei conseguenti programmi e piani strategici di sviluppo culturale, definiti ai sensi e con i contenuti di cui all’art. 112, comma 4, del Codice per i beni culturali ed il paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio – 2004, n. 42 e s.m.i., lo Stato provvede [… ] al trasferimento alle regioni e agli altri enti territoriali, ai sensi dell’art. 54, comma 3 del citato Codice, dei beni e delle cose indicati nei suddetti accordi di valorizzazione”;
D.Lgs 42/2004 e s.m.i., articolo 112, comma 4
“lo Stato, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali stipulano accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione, nonché per elaborare i conseguenti piani strategici di sviluppo culturale ed i programmi relativamente ai beni culturali di pertinenza pubblica” promuovendo altresì “l’integrazione, nel processo di valorizzazione concordato, delle infrastrutture e dei settori produttivi collegati”;
L’Ente interessato ad acquisire l’immobile provvede alla stesura e alla definizione del Programma di Valorizzazione, che nella maggior parte dei casi prevede interventi volti al restauro o alla manutenzione degli edifici, diventa pertanto funzionale la partecipazione ai TTO della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio competente per territorio soprattutto nella fase di analisi del programma, fermo restando la necessità per l’Ente locale di acquisire successivamente le autorizzazioni previste.
L’Accordo di Valorizzazione, propedeutico all’atto di trasferimento del bene, prevede da parte dell’Ente territoriale la sottoscrizione di specifici impegni e l’attuazione del Programma di valorizzazione, nei tempi e nelle modalità previste.
Sottoscritto l’Accordo di Valorizzazione e avvenuto il trasferimento, il bene, ora di proprietà dell’Ente Locale, viene restituito alla collettività. Attraverso un’attività di monitoraggio il MiBAC e l’Agenzia del Demanio verificano l’effettiva fruizione e valorizzazione del bene.
Al Segretariato regionale sono attribuiti i seguenti compiti:
- convocare e presiedere i Tavoli Tecnici Operativi (per la presentazione del programma, per la sua approvazione, per l’approvazione dell’accordo, per la sua sottoscrizione) e della stesura del verbale della riunione;
- coordinare le figure coinvolte nella procedura, nelle varie fasi;
- verificare, correggere e indirizzare il programma di valorizzazione (in accordo con le soprintendenze, e con il demanio);
- predisporre l’accordo di valorizzazione e recepire le sezioni di competenza degli altri enti;
- verificare annualmente il rispetto della realizzazione degli interventi previsti dal programma, sulla base di una relazione che il comune è tenuto a trasmettere.
Ultimo aggiornamento
2 Luglio 2024, 23:42