Tutela

Nell’art. 3 del Codice dei Beni Culturali, la tutela consiste nell’esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione.

La Commissione regionale per il patrimonio culturale, istituita con dpcm n.171/2014, art. 39presieduta e convocata dal segretario regionale, coordina e   armonizza l’attività di tutela e di valorizzazione sul territorio regionale, adottando alcuni importanti provvedimenti di tutela

– Verifica di interesse culturale (La Commissione regionale per il patrimonio culturale verifica la  sussistenza  dell’interesse  culturale  nei  beni appartenenti a soggetti pubblici e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ai sensi dell’articolo 12 del Codice dei beni culturali);
L’articolo 12 del Codice dei beni culturali, d.lgs n. 42 del 2004, prevede che tutti i beni immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle regioni, agli enti pubblici ed alle persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, opera di autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre cinquant’anni, se mobili, o ad oltre settanta, se immobili, siano sottoposti alla verifica della sussistenza dell’interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.Tale verifica si svolge secondo una procedura che prevede l’invio, da parte dell’ente proprietario, dei dati identificativi e descrittivi dei beni, ai fini della valutazione di merito da parte dei competenti uffici del Ministero dei beni e delle attività culturali.
In attesa della verifica, tali cose sono in via provvisoria soggette alla disciplina di tutela prevista dal Codice die beni culturali. L’esito della verifica – che è promossa d’ufficio o su richiesta del soggetto proprietario – se positivo, comporta la definitiva sottoposizione del bene alla disciplina della tutela, se negativo, la fuoriuscita da detta disciplina.
L’inoltro dell’istanza e della relativa documentazione cartacea sono preceduti dall’inserimento dei dati necessari nel sistema informatico del Ministero (www.benitutelati.it), al fine di snellire il procedimento e consentire la formazione di una banca dati nazionale e per il quale si suggerisce di consultare il realtivo manuale di utilizzo.
Nota bene: a seguito dell’inserimento dei dati sulla piattaforma è necessario inviare al Segretariato regionale il modulo di richiesta di verifica dell’interesse culturale generato dalla stessa piattaforma e corredato della relativa scheda dell’immobile.
La suddetta documentazione può essere inviata via PEC al seguente indirizzo sr-mar@pec.cultura.gov.it

I beni oggetto di tutela sono inoltre consultabili sul portale http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login 
Per un approfondimento, Codice dei beni culturali, d.lgs n.42/2004 art.12 e verifica di interesse culturale 

– Dichiarazione di interesse culturale (La Commissione regionale per il patrimonio culturale dichiara,  su  proposta  delle  competenti  Soprintendenze  di settore, l’interesse culturale delle cose, a  chiunque  appartenenti, ai sensi dell’articolo 13 del Codice dei beni culturali);

L’attuale D. Lgs. 42/2004 utilizza la dizione “dichiarazione di interesse culturale” per definire la procedura atta a riconoscere, dal punto di vista legislativo e fiscale, la valenza storico culturale di un determinato bene sia mobile che immobile e quindi da sottoporre alle adeguate prescrizioni di tutela. Infatti, è fatto obbligo di conservazione per i beni culturali, i quali non possono essere demoliti o modificati né adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico senza l’autorizzazione del Ministero. Nello specifico, la realizzazione di interventi su beni sottoposti al vincolo è sempre subordinata al preventivo rilascio di apposita autorizzazione da parte della competente Soprintendenza territoriale.

Il decreto con il quale si appone il vincolo, pertanto, oltre a riconoscere il particolare interesse culturale insito nel bene, ha una sua fondamentale incidenza sul regime giuridico del bene oggetto del provvedimento medesimo, che prima di tale momento è assoggettato alla ordinaria disciplina della proprietà privata prevista dal codice civile e dalle altre leggi vigenti in materia.

Il vincolo di tutela riguarda, nel caso dell’art. 13 del codice dei beni culturali, beni appartenenti ai privati, che rimangono sottoposti a tutela anche qualora i soggetti cui essi appartengono mutino in qualunque modo la loro natura giuridica.

– Dichiarazione di notevole interesse pubblico (La Commissione regionale per il patrimonio culturale  adotta, su proposta del soprintendente e previo  parere  della Regione, ai sensi dell’articolo 138 del Codice, la  dichiarazione  di notevole interesse pubblico relativamente ai beni  paesaggistici,  ai sensi dell’articolo 141 del Codice dei beni culturali); 

Il processo di verifica o di dichiarazione si articola quindi in tre linee procedimentali a seconda del soggetto interessato dal vincolo o dalla tipologia di bene oggetto di valutazione, finalizzata alla apposizione del vincolo di tutela.
Se la fase istruttoria di accertamento dell’interesse culturale è peculiarità della Soprintendenza, il provvedimento finale (decreto o comunicazione di parere negativo) è adottato dalla Commissione regionale con firma del Segretario regionale, che la presiede, e viene trasmesso alla Soprintendenza, che provvede alla notifica dello stesso agli interessati e alla trascrizione presso i registri della Conservatoria.

– Prescrizioni di tutela indiretta (ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei beni culturali);

– Autorizzazioni agli interventi di demolizione, rimozione definitiva, nonché di smembramento di collezioni, serie e raccolte;

– Autorizzazioni, su proposta del soprintendente, di alienazioni, permute, costituzioni di ipoteca e di pegno e di ogni altro  negozio giuridico che comporta il trasferimento  a  titolo  oneroso  di  beni culturali.

– Autorizzazioni alla concessione d’uso o locazione di beni immobili pubblici di interesse culturale a soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione e utilizzazione, anche a fini economici. (art. 57bis del Codice dei beni culturali d.lgs n. 42/2004)

Per un approfondimento CODICE DEI BENI CULTURALI D.LGS. N.42/2001

RELAZIONI TRIMESTRALI ATTIVITA’ DI TUTELA SVOLTA DALLA COMMISSIONE REGIONALE
PER IL PATRIMONIO CULTURALE 

– art. 32, comma 2, lettera b) del D.P.C.M. 29/08/2014 N. 171

Ultimo aggiornamento

2 Luglio 2024, 23:38