Contributi conto interessi

I contributi in conto interessi prevedono l’erogazione da parte dello Stato di una quota degli interessi conseguenti l’accensione di un mutuo o di altre forme di finanziamento per far fronte alla spesa per interventi conservativi di beni culturali debitamente autorizzati.
Il contributo è concesso nella misura massima del 6% degli interessi sul capitale erogato ed è corrisposto dal Ministero all’Istituto di credito, secondo le modalità prescelte da quest’ultimo. Per ottenere il contributo in conto interessi, il richiedente, dopo aver ottenuto il parere favorevole della competente Soprintendenza all’esecuzione degli interventi di restauro ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 42/2004, prima dell’esecuzione dei lavori o durante gli stessi (e comunque non a lavori ultimati), dovrà inviare alla Soprintendenza competente la richiesta di ammissibilità, corredata da idonea documentazione.
Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente ogni variazione del finanziamento al Segretariato regionale, il quale verificherà la permanenza dei requisiti per l’erogazione degli importi non ancora scaduti. Il contributo di cui al comma 1 può essere concesso anche per interventi conservativi su opere di architettura contemporanea di cui il Ministero abbia riconosciuto, su richiesta del proprietario, il particolare valore artistico.
(art. 37 d.lgs n.42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio)

Il privato che riceve il contributo descritto è obbligato a rendere accessibili al pubblico i beni restaurati (articolo 38 del Codice dei beni culturali e del paesaggio) e a questo fine il Segretariato Regionale stipula accordi e convenzioni con i proprietari di beni culturali oggetto di interventi conservativi, per stabilire le modalità per l’accesso ai beni medesimi da parte del pubblico. 

Mentre nel 2012 era stata sospesa la concessione di contributi di cui agli artt 35 e 37 del d.lgs n. 42/2004, ai sensi della legge n. 205 del 27/12/2017 (Legge di bilancio 2018), art. 1, comma 314, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i contributi previsti dall’articolo 35 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 torneranno ad essere erogati e sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l’anno 2019 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2015

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2016

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2017

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2018

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2019

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2020

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2021

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2022

CONTRIBUTI EROGATI NEL 2023

Ultimo aggiornamento

9 Luglio 2024, 08:33